[1]Trasporti
[2]1. Le parti collaborano in tutti i settori rilevanti della politica dei trasporti, compresa la politica dei trasporti integrata, nell'intento di migliorare la circolazione delle merci e dei passeggeri, di promuovere la sicurezza dei trasporti marittimi e aerei e la tutela dell'ambiente, nonche' di rendere piu' efficienti i rispettivi sistemi di trasporto. 2. La cooperazione e il dialogo fra le parti in questo settore mirano a promuovere:
- a)lo scambio di informazioni sulle rispettive politiche e pratiche;
- b)il rafforzamento delle relazioni nel settore dell'aviazione tra l'Unione europea e la Nuova Zelanda al fine di:
- i)un migliore accesso al mercato, a opportunita' di investimento e alla liberalizzazione delle clausole di proprieta' e controllo degli operatori aerei negli accordi sui servizi aerei conformemente alle politiche nazionali;
- ii)l'ampliamento e l'approfondimento della cooperazione in materia di regolamentazione nel settore della sicurezza aerea nonche' della sicurezza e della regolamentazione economica dell'industria del trasporto aereo;
- iii)il sostegno alla convergenza normativa e l'eliminazione degli ostacoli all'attivita' delle imprese, nonche' la cooperazione in materia di gestione del traffico aereo;
- c)gli obiettivi di un accesso illimitato ai mercati marittimi internazionali e di scambi fondati su una leale concorrenza su base commerciale;
- d)il riconoscimento reciproco delle patenti di guida per i veicoli a motore terrestri.
Testo vigente dal 29 ottobre 2020
