[1]Trasporti

[2]1. Le parti collaborano in tutti i settori rilevanti della politica dei trasporti, compresa la politica dei trasporti integrata, nell'intento di migliorare la circolazione delle merci e dei passeggeri, di promuovere la sicurezza dei trasporti marittimi e aerei e la tutela dell'ambiente, nonche' di rendere piu' efficienti i rispettivi sistemi di trasporto. 2. La cooperazione e il dialogo fra le parti in questo settore mirano a promuovere:

  • a)lo scambio di informazioni sulle rispettive politiche e pratiche;
  • b)il rafforzamento delle relazioni nel settore dell'aviazione tra l'Unione europea e la Nuova Zelanda al fine di:
  • i)un migliore accesso al mercato, a opportunita' di investimento e alla liberalizzazione delle clausole di proprieta' e controllo degli operatori aerei negli accordi sui servizi aerei conformemente alle politiche nazionali;
  • ii)l'ampliamento e l'approfondimento della cooperazione in materia di regolamentazione nel settore della sicurezza aerea nonche' della sicurezza e della regolamentazione economica dell'industria del trasporto aereo;
  • iii)il sostegno alla convergenza normativa e l'eliminazione degli ostacoli all'attivita' delle imprese, nonche' la cooperazione in materia di gestione del traffico aereo;
  • c)gli obiettivi di un accesso illimitato ai mercati marittimi internazionali e di scambi fondati su una leale concorrenza su base commerciale;
  • d)il riconoscimento reciproco delle patenti di guida per i veicoli a motore terrestri.

Testo vigente dal 29 ottobre 2020

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2020-10-12;138~art48 · fonte su Normattiva