IN VIGORE 1. La presente Convenzione entrera' in vigore il trentesimo giorno successivo alla data in cui avverra' lo scambio delle note diplomatiche attestanti l'avvenuto completamento delle formalita' costituzionalmente richieste nei rispettivi Paesi. 2. La presente Convenzione si applichera':

  • a)con riferimento alle imposte prelevate alla fonte, alle somme pagate o attribuite a partire dal 1 gennaio dell'anno successivo alla data di entrata in vigore della Convenzione;
  • b)con riferimento alle altre imposte sul reddito, ai periodi d'imposta che iniziano il, o successivamente al' 1 gennaio dell'anno successivo alla data di entrata in vigore della Convenzione.

Testo vigente dal 27 dicembre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-12-14;710~convenzione-art27 · fonte su Normattiva