1. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'Articolo 19, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano se la persona che percepisce il reddito non e' soggetta a imposizione relativamente a tale reddito nello Stato in cui e' residente e in conformita' della legislazione di detto Stato. In tal caso, tale reddito e' imponibile nello Stato di provenienza.

Testo vigente dal 27 dicembre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-12-14;712~convenzione-art18 · fonte su Normattiva