[1]1. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 19, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato.
[2]2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano allorche' il beneficiario dei redditi non e' assoggettato ad imposizione relativamente a tali redditi nello Stato di cui e' residente e in conformita' alla legislazione di detto Stato. In tal caso, detti redditi sono imponibili nello Stato dal quale provengono.
[3]3. Se un residente di uno Stato contraente diviene residente dell'altro Stato contraente. le somme ricevute da detto residente all'atto della cessazione dell'impiego nel primo Stato come indennita' di fine rapporto o remunerazioni forfetarie di natura analoga sono imponibili soltanto nel primo Stato contraente. Ai fini del presente paragrafo, l'espressione "indennita' di fine rapporto" comprende i pagamenti effettuati all'arto della cessazione di un incarico o di un impiego di una persona fisica.
Testo vigente dal 23 giugno 2009
