[1]1. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 19, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato.

[2]2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano allorche' il beneficiario dei redditi non e' assoggettato ad imposizione relativamente a tali redditi nello Stato di cui e' residente e in conformita' alla legislazione di detto Stato. In tal caso, detti redditi sono imponibili nello Stato dal quale provengono.

[3]3. Se un residente di uno Stato contraente diviene residente dell'altro Stato contraente. le somme ricevute da detto residente all'atto della cessazione dell'impiego nel primo Stato come indennita' di fine rapporto o remunerazioni forfetarie di natura analoga sono imponibili soltanto nel primo Stato contraente. Ai fini del presente paragrafo, l'espressione "indennita' di fine rapporto" comprende i pagamenti effettuati all'arto della cessazione di un incarico o di un impiego di una persona fisica.

Testo vigente dal 23 giugno 2009

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urn:nir:stato:legge:2009-05-29;75~accordo-art18 · fonte su Normattiva