IN VIGORE 1. La presente Convenzione sara' ratificata e gli Strumenti di Ratifica saranno scambiati non appena possibile. 2. La Convenzione entrera' in vigore alla data dello scambio degli Strumenti di Ratifica e le sue disposizioni avranno efficacia:

  • a)in Italia: con riferimento al reddito imponibile per i periodi d'imposta che iniziano il, o successivamente al, 1 gennaio 1987;
  • b)in Mauritius: con riferimento al reddito imponibile per gli anni di accertamento che iniziano il, o successivamente al 1 luglio 1987. 3. Le domande di rimborso o di accreditamento cui da diritto la presente Convenzione con riferimento alle imposte dovute dai residenti di ciascuno degli Stati contraenti relativamente ai periodi che iniziano il, o successivamente al 1 gennaio 1987 e fino all'entrata in vigore della presente Convenzione, devono essere presentate entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione o, se posteriore, dalla data in cui l'imposta e' stata prelevata.

Testo vigente dal 27 dicembre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-12-14;712~convenzione-art29 · fonte su Normattiva