delle controversie tra gli Investitori e le Parti Contraenti 1. Tutte le controversie, comprese le controversie relative al'indennizzo, da corrispondere in caso di espropriazione, nazionalizzazione, requisizione o analoghe misure, e le controversie relative all'ammontare dei relativi pagamenti tra una Parte Contraente ed un investitore dell'altra Parte Contraente, dovranno, per quanto possibile, essere risolte amichevolmente. 2. Qualora una controversia non possa essere composta amichevolmente entro un termine di sei mesi a decorrere dalla data della richiesta presentata per iscritto, l'investitore interessato potra' sottoporre la controversia, a sua discrezione: (a) alla giurisdizione territoriale competente della Parte Contraente interessata, in tutte le sue istanze; (b) ad un Tribunale arbitrale ad hoc, in conformita' con il Regolamento arbitrale della "Commissione dell'ONU sul Diritto Commerciale Internazionale" (UNCITRAL); (c) al "Centro Internazionale per il regolamento delle controversie sugli investimenti" (CIRDI) per l'attuazione delle procedure di arbitrato stabilite nella Convenzione di Washington del 18 Marzo 1965, sulla "Composizione delle controversie legate gli investimenti tra Stati e cittadini di atri Stati", qualora o non appena entrambe le Parti Contraenti vi abbiano validamente aderito. 3. Entrambe le Parti Contraenti si asterranno dal negoziare tramite i canali diplomatici qualsiasi questione relativa ad un arbitrato o ad una procedura giudiziaria in corso, fintantoche' tali procedure non siano state concluse ed una delle Parti Contraenti in causa non abbia ottemperato alla decisione del Tribunale Arbitrale o alla setenza del Tribunale ordinario entro i termini stabiliti nella decisione o nella sentenza, ovvero entro qualunque altro termine derivante dal diritto internazionale o interno applicabile nella fattispecie.

Testo vigente dal 27 dicembre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-12-14;713~accordo-art9 · fonte su Normattiva