di disposizioni varie

  • 1)Qualora una questione sia disciplinata sia dal presente Accordo che da un altro Accordo Internazionale a cui abbiano aderito le due Parti Contraenti, ovvero sia diversamente regolata da norme di diritto internazionale generale, verranno applicate alle Parti Contraenti stesse ed ai loro investitori le disposizioni di volta in volta piu' favorevoli al loro caso.
  • 2)Qualora una Parte Contraente per effetto di leggi, regolamenti, disposizioni o specifici contratti abbia adottato, per gli investitori dell'altra, una normativa piu' vantaggiosa di quella prevista dal presente Accordo, verra' agli stessi riservato il trattamento piu' favorevole, salvo per le eccezioni prescritte dai paragrafi 3 e 4 dell'Articolo 3 del presente Accordo.

Testo vigente dal 27 dicembre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-12-14;714~accordo-art11 · fonte su Normattiva