delle controversie tra le Parti Contraenti

  • 1)Le controversie tra le Parti Contraenti relative all'interpretazione ed all'applicazione del presente Accordo dovranno essere, per quanto possibile, amichevolmente composta per mezzo di consultazioni tra le Parti Contraenti per via diplomatica.
  • 2)Nel caso in cui tali controversie non possano essere composte nei sei mesi successivi alla data in cui una delle due Parti Contraenti ne abbia fatto richiesta scritta all'altra, esse verranno, su iniziativa di una di esse, sottoposte alla competenza di un Tribunale arbitrale ad hoc in conformita' alle disposizioni del presente Articolo.
  • 3)Il Tribunale arbitrale verra' costituito nel modo seguente: ogni Parte nominera' un membro del Tribunale entro due mesi dalla data di ricezione della richiesta di arbitrato. Questi due membri sceglieranno poi, quale Presidente, un cittadino di uno Stato terzo (in appresso denominato Presidente). Il Presidente dovra' essere designato entro tre mesi dalla data di nomina dei due membri predetti.
  • 4)Se entro i termini di cui al paragrafo 3 del presente Articolo, una delle due Parti non ha nominato il suo arbitro, o se gli arbitri non hanno raggiunto un accordo per quanto riguarda il Presidente, ognuna delle due Parti Contraenti potra' in mancanza di altri Accordi, richiedere l'effettuazione delle nomine al Presidente della Corte Internazionale di Giustizia. Qualora questi sia cittadino di una delle due Parti Contraenti, o per qualsiasi altro motivo non fosse per lui possibile accettare l'incarico, ne verra' fatta richiesta al Vice-Presidente della Corte. Ove poi anche il Vice- Presidente sia cittadino di una delle due Parti Contraenti o non fosse anche per lui possibile accettare, il membro della Corte Internazionale di Giustizia piu' anziano e che non sia cittadino di una delle due Parti Contraenti, effettuera' la nomina.
  • 5)Il Tribunale arbitrale decidera' a maggioranza dei voti. le sue decisioni saranno vincolanti. Ognuna delle Parti Contraenti sosterra' le spese per il proprio arbitro e quelle per la propria partecipazione al procedimento arbitrale. Le spese per il Presidente e le rimanenti spese saranno a carico delle due Parti in misura uguale. Il Tribunale arbitrale stabilira' le proprie procedure.

Testo vigente dal 27 dicembre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-12-14;714~accordo-art9 · fonte su Normattiva