delle controversie sugli investimenti
- 1)Tutte le controversie o divergenze insorte tra una Parte Contraente e gli investitori dell'altra, incluse quelle sull'importo ed il pagamento degli indennizzi in caso di espropriazione, nazionalizzazione o analoghe misure, in relazione ad un investimento di tale investitore sul territorio della prima Parte Contraente dovranno, per quanto possibile, essere amichevolmente risolte.
- 2)Qualora tali controversie non possano essere risolte amichevolmente entro sei mesi dalla data di una richiesta inviata per iscritto, l'investitore interessato potra' a sua scelta sottoporla:
- a)al Tribunale competente per giurisdizione territoriale della Parte Contraente interessata;
- b)ad un Tribunale arbitrale ad hoc, in conformita' del regolamento arbitrale della Commissione delle Nazioni Unite sul Diritto Commerciale Internazionale (UNCITRAL);
- c)al Centro Internazionale per la Risoluzione delle Controversie relative ad investimenti (CIRDI) per l'attuazione delle procedure arbitrali, di cui alla Convenzione di Washington del 18 marzo 1965, sul "Regolamento delle Controversie legate agli investimenti tra Stati e cittadini di altri Stati.
- 3)Le due Parti Contraenti si asterranno dal trattare per via diplomatica, argomenti attinenti ad un arbitrato o ad un procedimento giudiziario gia' avviati finche' le relative procedure non siano state portate a termine ed una delle Parti nella controversia non abbia ottemperato al lodo del Tribunale Arbitrale od alla sentenza del tribunale ordinario adito, entro i termini di adempimento prescritti nel lodo o nella sentenza medesimi ovvero entro quelli diversamente determinabili, in base alla normativa di diritto internazionale od interna applicabile alla fattispecie.
Testo vigente dal 27 dicembre 1994
