1. Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e' Depositario della presente Convenzione e dei Protocolli allegati. 2. Oltre all'esercizio delle sue funzioni abituali, il Depositario notifichera' a tutti gli Stati:
- a)le firme apposte alla presente Convenzione secondo l'articolo 3;
- b)gli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione alla presente Convenzione depositati secondo l'articolo 4;
- c)le notifiche di accettazione degli obblighi dei protocolli allegati alla presente Convenzione, secondo l'articolo 4;
- d)le date di entrata in vigore della presente Convenzione e di ciascuno dei Protocolli allegati secondo l'articolo 5;
- e)le notifiche di denuncia ricevute secondo l'articolo 9 e le date alle quali entreranno in vigore.
Testo vigente dal 27 dicembre 1994
