1. Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e' Depositario della presente Convenzione e dei Protocolli allegati. 2. Oltre all'esercizio delle sue funzioni abituali, il Depositario notifichera' a tutti gli Stati:

  • a)le firme apposte alla presente Convenzione secondo l'articolo 3;
  • b)gli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione alla presente Convenzione depositati secondo l'articolo 4;
  • c)le notifiche di accettazione degli obblighi dei protocolli allegati alla presente Convenzione, secondo l'articolo 4;
  • d)le date di entrata in vigore della presente Convenzione e di ciascuno dei Protocolli allegati secondo l'articolo 5;
  • e)le notifiche di denuncia ricevute secondo l'articolo 9 e le date alle quali entreranno in vigore.

Testo vigente dal 27 dicembre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-12-14;715~accordo-art10 · fonte su Normattiva