Protocollo sul divieto o la limitazione dell'impiego di mine, trappole ed altri dispositivi. (PROTOCOLLO II) Articolo primo Portata di applicazione pratica Il presente Protocollo concerne l'utilizzazione a terra di mine, trappole ed altri dispositivi definiti in appresso, comprese le mine installate per precludere l'accesso di spiagge o la traversata di canali navigabili o di corsi d'acqua, ma non si applica alle mine anti-nave utilizzate in mare o nei corsi di navigazione interni.

Testo vigente dal 27 dicembre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-12-14;715~protocollo-ii-art1 · fonte su Normattiva