all'uso di mine diverse dalle mine installate a distanza, trappole ed altri dispositivi in zone abitate 1. Il presente articolo si applica:

  • a)alle mine diverse dalle mine installate a distanza;
  • b)alle trappole; e
  • c)ad altri dispositivi. 2. E' vietato utilizzare le armi cui si applica il presente articolo in ogni citta', villaggio o zona dove esista un'analoga concentrazione di persone civili e dove i combattimenti tra forze terrestri non sono iniziati o non sembrano imminenti, a meno che:
  • a)esse siano poste su un obiettivo militare o nelle immediate vicinanze di un obiettivo militare appartenente ad una Parte avversa o sotto il suo controllo; oppure
  • b)vengano adottati provvedimenti per proteggere la popolazione civile dai loro effetti, ad esempio affiggendo avvisi, appostando sentinelle, divulgando avvisi o installando recinzioni.

Testo vigente dal 27 dicembre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-12-14;715~protocollo-ii-art4 · fonte su Normattiva