all'uso di mine diverse dalle mine installate a distanza, trappole ed altri dispositivi in zone abitate 1. Il presente articolo si applica:
- a)alle mine diverse dalle mine installate a distanza;
- b)alle trappole; e
- c)ad altri dispositivi. 2. E' vietato utilizzare le armi cui si applica il presente articolo in ogni citta', villaggio o zona dove esista un'analoga concentrazione di persone civili e dove i combattimenti tra forze terrestri non sono iniziati o non sembrano imminenti, a meno che:
- a)esse siano poste su un obiettivo militare o nelle immediate vicinanze di un obiettivo militare appartenente ad una Parte avversa o sotto il suo controllo; oppure
- b)vengano adottati provvedimenti per proteggere la popolazione civile dai loro effetti, ad esempio affiggendo avvisi, appostando sentinelle, divulgando avvisi o installando recinzioni.
Testo vigente dal 27 dicembre 1994
