all'uso di mine installate a distanza 1. E' vietato l'uso di mine installate a distanza salvo che queste mine sono installate unicamente in una zona che rappresenta un obiettivo militare o che contiene obiettivi militari ed a meno che:

  • a)la loro ubicazione sia registrata con esattezza in conformita' con il capoverso a) del paragrafo 1 dell'articolo 7; oppure
  • b)si utilizzi per ciascuna di esse un meccanismo efficace di neutralizzazione, vale a dire un meccanismo di autoscatto, concepito per disattivarle o per provocarne l'autodistruzione qualora si possa ritenere che non serviranno piu' ai fini militari per i quali sono state installate, o un meccanismo teleguidato progettato per disattivarle o distruggerle quando la mina non serve piu' ai fini militari per i quali e' stata installata. 2. E' necessario dare un preavviso effettivo riguardo al lancio o allo sganciamento di mine installate a distanza che potrebbero avere effetti per la popolazione civile, a meno che le circostanze non lo consentano.

Testo vigente dal 27 dicembre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-12-14;715~protocollo-ii-art5 · fonte su Normattiva