all'uso di mine installate a distanza 1. E' vietato l'uso di mine installate a distanza salvo che queste mine sono installate unicamente in una zona che rappresenta un obiettivo militare o che contiene obiettivi militari ed a meno che:
- a)la loro ubicazione sia registrata con esattezza in conformita' con il capoverso a) del paragrafo 1 dell'articolo 7; oppure
- b)si utilizzi per ciascuna di esse un meccanismo efficace di neutralizzazione, vale a dire un meccanismo di autoscatto, concepito per disattivarle o per provocarne l'autodistruzione qualora si possa ritenere che non serviranno piu' ai fini militari per i quali sono state installate, o un meccanismo teleguidato progettato per disattivarle o distruggerle quando la mina non serve piu' ai fini militari per i quali e' stata installata. 2. E' necessario dare un preavviso effettivo riguardo al lancio o allo sganciamento di mine installate a distanza che potrebbero avere effetti per la popolazione civile, a meno che le circostanze non lo consentano.
Testo vigente dal 27 dicembre 1994
