d'impiego di alcune trappole 1. Fatte salve le regole del diritto internazionale applicabili ai conflitti armati relative al tradimento ed alla perfidia, e' vietato in ogni circostanza utilizzare:

  • a)trappole aventi l'apparenza di oggetti portatili inoffensivi, espressamente progettati e costruiti per contenere una carica esplosiva e che producono una detonazione quando sono spostati o quando sono avvicinati da una persona; oppure
  • b)trappole che sono agganciate o associate in qualunque modo:
  • i)ad emblemi, segni o segnali di protezione internazionalmente riconosciuti;
  • ii)a malati, feriti o morti;
  • iii)a luoghi d'inumazione o d'incineramento o a tombe
  • iv)a impianti, materiale, forniture o trasporti sanitari;
  • v)a giocattoli per bambini o ad altri oggetti portatili o a prodotti specialmente destinati all'alimentazione, alla sanita', all'igiene, al vestiario o all'educazione dei bambini;
  • vi)ad alimenti o a bevande;
  • vii)ad utensili da cucina o ad apparecchi elettro-domestici, salvo in istituti militari, in siti militari ed in depositi d'approvvigionamento militari;
  • viii)ad oggetti di natura indiscutibilmente religiosi;
  • ix)a monumenti storici opere d'arte o luoghi di culto che costituiscono il patrimonio culturale o spirituale dei popoli
  • x)ad animali o a carcasse di animali 2. E' vietato in ogni circostanza impiegare trappole progettate per causare ferite inutili o sofferenze superflue.

Testo vigente dal 27 dicembre 1994

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Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1994-12-14;715~protocollo-ii-art6 · fonte su Normattiva