d'impiego di alcune trappole 1. Fatte salve le regole del diritto internazionale applicabili ai conflitti armati relative al tradimento ed alla perfidia, e' vietato in ogni circostanza utilizzare:
- a)trappole aventi l'apparenza di oggetti portatili inoffensivi, espressamente progettati e costruiti per contenere una carica esplosiva e che producono una detonazione quando sono spostati o quando sono avvicinati da una persona; oppure
- b)trappole che sono agganciate o associate in qualunque modo:
- i)ad emblemi, segni o segnali di protezione internazionalmente riconosciuti;
- ii)a malati, feriti o morti;
- iii)a luoghi d'inumazione o d'incineramento o a tombe
- iv)a impianti, materiale, forniture o trasporti sanitari;
- v)a giocattoli per bambini o ad altri oggetti portatili o a prodotti specialmente destinati all'alimentazione, alla sanita', all'igiene, al vestiario o all'educazione dei bambini;
- vi)ad alimenti o a bevande;
- vii)ad utensili da cucina o ad apparecchi elettro-domestici, salvo in istituti militari, in siti militari ed in depositi d'approvvigionamento militari;
- viii)ad oggetti di natura indiscutibilmente religiosi;
- ix)a monumenti storici opere d'arte o luoghi di culto che costituiscono il patrimonio culturale o spirituale dei popoli
- x)ad animali o a carcasse di animali 2. E' vietato in ogni circostanza impiegare trappole progettate per causare ferite inutili o sofferenze superflue.
Testo vigente dal 27 dicembre 1994
