Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale contro la cattura degli ostaggi, aperta alla firma a New York il 18 dicembre 1979
Art. 13 (Convenzione)
La presente Convenzione non potra' essere applicata se il reato viene commesso sul territorio di un solo Stato, l'ostaggio e l'autore presunto del reato sono cittadini di detto Stato e l'autore presunto del reato viene scoperto nel territorio di detto Stato.
Testo vigente dal 12 dicembre 1985
