Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale contro la cattura degli ostaggi, aperta alla firma a New York il 18 dicembre 1979
Art. 14 (Convenzione)
Nessuna disposizione della presente Convenzione potra' essere interpretata come legittimante la violazione dell'integrita' territoriale o dell'indipendenza politica di uno Stato in contrasto con la Carta delle Nazioni Unite.
Testo vigente dal 12 dicembre 1985
