1. Lo Stato parte sul territorio del quale l'autore del reato detiene l'ostaggio adottera' tutti i provvedimenti che riterra' opportuni per migliorare le condizioni dell'ostaggio, in particolare per assicurare la sua liberazione e, se del caso, facilitare la sua partenza dopo la sua liberazione. 2. Se un qualsiasi oggetto, che l'autore del reato ha ottenuto a seguito della cattura di ostaggi, viene in possesso di uno Stato parte, quest'ultimo lo dovra' restituire al piu' presto all'ostaggio o alla terza parte, di cui all'articolo 1, secondo il caso, o alle loro autorita' competenti.

Testo vigente dal 12 dicembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-11-26;718~convenzione-art3 · fonte su Normattiva