Art. 18 (Trattato)
Alte Parti Contraenti faciliteranno lo sviluppo a diversi livelli delle relazioni tra Enti territoriali, fondazioni, istituzioni, sindacati, associazioni e cittadini dei due paesi. Esse faciliteranno altresi' gli scambi giovanili nonche' i gemellaggi e gli scambi tra singole citta' e regioni dei due paesi.
Testo vigente dal 27 febbraio 1995
