[1]FINANZIARI
[2]1. Ciascuna Parte sosterra' le spese di sua competenza relative all'esecuzione del presente Accordo, ivi incluse: a. le spese di viaggio, vitto ed alloggio, gli stipendi, l'assicurazione per la malattia e gli infortuni, nonche' gli oneri relativi ad ogni altra indennita' dovuta al proprio personale in conformita' alla propria normativa nazionale; b. le spese mediche ed odontoiatriche, nonche' le spese derivanti dal trasporto e dall' evacuazione del proprio personale malato, infortunato o deceduto. 2. Ferme restando le disposizioni del punto b. di cui sopra, la Parte ricevente fornira' cure mediche d'urgenza, nelle installazioni previste per il proprio personale delle Forze Armate in favore del personale della Parte inviante che possa avere bisogno di assistenza sanitaria durante l'esecuzione delle attivita' di cooperazione bilaterale previste nell'ambito del presente Accordo e, ove necessario, presso altre strutture sanitarie, a condizione che la Parte inviante ne sostenga le spese. 3. Tutte le attivita' condotte ai sensi del presente Accordo saranno subordinate alla disponibilita' dei fondi delle Parti.
Testo vigente dal 25 maggio 2021
