[1]DEI DANNI
[2]1. 11 risarcimento dei danni provocati alla Parte ricevente da un membro della Parte inviante durante o in relazione alla propria missione/esercitazione nell'ambito del presente Accordo, sara', previo accordo tra le Parti, a carico della Parte inviante. 2. Qualora le Parti siano congiuntamente responsabili di perdite o di danni causati durante o in relazione alle attivita' previste nell'ambito del presente Accordo, le medesime Parti, previa intesa, rimborseranno tali perdite o danni.
Testo vigente dal 25 maggio 2021
