(1) Nelle relazioni tra due Stati membri parti della Convenzione europea, alla quale almeno uno abbia formulato una riserva, l'applicazione della Convenzione europea e' regolata dalle disposizioni del presente Accordo. (2) Nelle relazioni tra due Stati membri, di cui almeno uno non sia parte della Convenzione europea l'applicazione degli articoli da 1 a 8 e l'articolo 13 di detta Convenzione e' regolata dalle disposizioni del presente Accordo.

Testo vigente dal 12 dicembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-11-26;720~art2 · fonte su Normattiva