(1) Ogni Stato membro che si sia valso della facolta' di riserva prevista dall'articolo 13 della Convenzione europea deve dichiarare se intende valersi per l'applicazione del presente Accordo di detta riserva. (2) Ogni Stato membro che abbia firmato la Convenzione europea ma non l'abbia ancora ratificata, accettata o approvata, deve dichiarare se intende valersi per l'applicazione del presente Accordo della facolta' di riserva prevista dall'articolo 13 della Convenzione europea. (3) Ogni Stato membro che non abbia firmato la Convenzione europea puo' dichiarare che si riserva il diritto di rifiutare l'estradizione per un reato elencato nell'articolo 1 della Convenzione europea, che esso considera reato politico, reato connesso con un reato politico o reato ispirato da un movente politico, purche' si impegni a sottoporre il caso, senza eccezione alcuna e senza ritardo ingiustificato, alle proprie autorita' competenti al fine di promuovere un procedimento penale. Dette autorita' prendono la loro decisione nello stesso modo che nei casi di reati gravi, in conformita' alla legge del proprio Stato. (4) Ai fini dell'applicazione del presente Accordo sono ammesse unicamente le riserve previste dal paragrafo 3 del presente articolo e dell'articolo 13 della Convenzione europea. Qualsiasi altra riserva e' priva di efficacia tra gli Stati membri. (5) Uno Stato membro che abbia formulato una riserva puo' pretendere che un altro Stato applichi il presente Accordo solo nella misura in cui l'Accordo e' ad esso applicabile.

Testo vigente dal 12 dicembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-11-26;720~art3 · fonte su Normattiva