ACCORDO RELATIVO ALL'APPLICAZIONE, TRA GLI STATI MEMBRI DELLE COMUNITA' EUROPEE, DELLA CONVENZIONE DEL CONSIGLIO D'EUROPA SUL TRASFERIMENTO DELLE PERSONE CONDANNATE GLI STATI MEMBRI DELLE COMUNITA' EUROPEE (qui di seguito indicati come "Stati membri"). CONSIDERATI gli stretti rapporti esistenti tra i loro popoli. DESIDEROSI, per facilitare i trasferimenti delle persone condannate, di applicare nelle reciproche relazioni la convenzone sul trasferimento delle persone condannate, aperta alla firma a Strasburgo il 21 marzo 1983 (in seguito denominata "convenzione sul trasferimento"), di estenderne il campo di applicazione e di migliorarne il funzionamento. HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE: ARTICOLO 1. 1. Nelle relazioni tra gli Stati membri, che hanno ratificato la convenzione sul trasferimento, detta convenzione sara' completata dalle disposizioni del presente accordo. 2. Nelle relazioni tra gli Stati membri, uno dei quali almeno non abbia ratificato la convenzione sul trasferimento, saranno applicabili le disposizioni di detta convenzione, come completate dalle disposizioni del presente accordo.

Testo vigente dal 16 gennaio 1989

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urn:nir:stato:legge:1988-12-27;565~accordo-art1 · fonte su Normattiva