Le controversie tra Stati membri riguardanti la interpretazione o l'applicazione del presente Accordo, che non siano state composte mediante negoziato, saranno sottoposte, su richiesta di una delle parti della controversia, ad arbitrato conformemente alla procedura prevista nell'articolo 10 della Convenzione europea.

Testo vigente dal 12 dicembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-11-26;720~art5 · fonte su Normattiva