(1) Le dichiarazioni di cui all'articolo 3 possono essere fatte da uno Stato membro all'atto della firma o all'atto del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione. (2) Ogni Stato membro puo' ritirare in qualsiasi momento, integralmente o parzialmente, una riserva formulata ai sensi dei paragrafi 1, 2 o 3 dell'articolo 3 mediante una dichiarazione indirizzata al Ministero degli affari esteri di Irlanda. La dichiarazione prende effetto dal giorno in cui e' ricevuta. (3) Il Ministero degli affari esteri di Irlanda comunichera' tali dichiarazioni agli altri Stati membri.

Testo vigente dal 12 dicembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-11-26;720~art4 · fonte su Normattiva