1. Qualsiasi controversia fra due o piu' Parti Contraenti che riguardi l'interpretazione o l'applicazione del presente Accordo sara', per quanto possibile, regolata mediante negoziato fra le Parti in lite. 2. Qualsiasi controversia che non sia stata regolata mediante negoziato sara' sottoposta ad arbitraggio se lo domandera' una delle Parti Contraenti in lite e sara', di conseguenza, devoluta a uno o piu' arbitri scelti di comune accordo dalle Parti in lite. Se, entro tre mesi a decorrere dalla richiesta di arbitraggio, le Parti in lite non riusciranno a mettersi d'accordo sulla scelta di un arbitro o degli arbitri, una qualsiasi di queste Parti potra' domandare al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite di designare un arbitro unico al quale sara' devoluta la controversia per una decisione. 3. La sentenza dell'arbitro o degli arbitri designati conformemente al paragrafo precedente sara' vincolante per le Parti Contraenti in lite.

Testo vigente dal 17 aprile 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-03-06;112~art20 · fonte su Normattiva