(1) Il presente Accordo e' aperto alla firma degli Stati membri delle Comunita' europee. Esso sara' ratificato, accettato o approvato. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Ministero degli affari esteri di Irlanda. (2) L'Accordo entrera' in vigore tre mesi dopo la data del deposito degli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione da parte di tutti gli Stati che sono membri delle Comunita' europee il giorno in cui il presente Accordo e' aperto alla firma.

Testo vigente dal 12 dicembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-11-26;720~art6 · fonte su Normattiva