Il decreto di cui all'articolo precedente dovra' rispondere ai seguenti principi e criteri direttivi:

  • a)l'applicabilita' alle invenzioni concernenti le nuove varieta' vegetali nel campo delle piante vascolari atte ad avere applicazioni agricole o industriali delle disposizioni contenute nel regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e nel regolamento approvato con regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244, e successive integrazioni e modificazioni, in quanto non contrastino con quelle della convenzione;
  • b)la possibilita' per diritti esclusivi conferiti al costitutore della varieta' vegetale, oggetto di brevetto, di essere fatti valere unicamente nei confronti del materiale di propagazione e di riproduzione della varieta' brevettata, fatta eccezione per le novita' vegetali destinate prevalentemente ad uso ornamentale per le quali i diritti esclusivi potranno essere esercitati anche sulle novita' vegetali stesse;
  • c)la determinazione dei requisiti e delle condizioni di brevettabilita' delle nuove varieta' vegetali la quale non dovra' estendersi ai processi essenzialmente biologici per la costituzione delle varieta' stesse;
  • d)la non applicabilita' ai brevetti per ritrovati vegetali dell'articolo 5 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127;
  • e)la determinazione dei generi e specie vegetali che, sin dall'entrata in vigore della convenzione, potranno beneficiare della protezione, dando facolta' al Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato di estendere successivamente, mediante decreto da emanare di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste, la protezione ad altri generi e specie;
  • f)l'obbligo da parte del costitutore di attribuire alla varieta' vegetale da brevettare, una particolare denominazione;
  • g)la regolamentazione delle interferenze fra l'uso di tale denominazione e i diritti derivanti da marchi d'impresa dei quali sia eventualmente titolare il costitutore per la stessa varieta' vegetale e per varieta' similari;
  • h)la determinazione delle procedure alle quali lo Ufficio centrale brevetti e il Ministero dell'agricoltura e delle foreste dovranno attenersi per l'esame delle domande di brevetto per ritrovati vegetali, al fine di accertare se sussistono i requisiti e le condizioni per la concessione del brevetto richiesto;
  • i)la determinazione delle modalita' con le quali saranno messe a disposizione del pubblico, presso l'Ufficio centrale brevetti le domande di brevetto per ritrovati vegetali e gli allegati relativi per consentire ai terzi interessati di presentare eventuali osservazioni in merito;
  • l)la determinazione della durata del brevetto in trenta anni per le piante a fusto legnoso, e in quindici anni per tutte le altre specie e decorrenza della durata stessa dalla data di concessione del brevetto, fermo restando che gli effetti giuridici dello stesso risaliranno alla data di deposito della domanda;
  • m)la determinazione delle cause di nullita' e di decadenza dei brevetti per ritrovati vegetali;
  • n)l'applicabilita' delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1968, n. 849, qualora il materiale di propagazione e di moltiplicazione non venga messo in commercio o comunque a disposizione degli utenti in misura adeguata ai bisogni del Paese e istituzione di licenze obbligatorie speciali per l'uso non esclusivo delle varieta' vegetali brevettate utilizzabili in vista di necessita' dell'alimentazione umana o del bestiame, nonche' di usi terapeutici o della produzione di medicinali, a condizione che sia corrisposto un equo compenso al titolare del brevetto;
  • o)la facolta' del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di avvalersi, per tutti gli accertamenti necessari, dell'opera di istituti di sperimentazione agraria e forestale e di istituti universitari.

Testo vigente dal 28 gennaio 1975

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1974-07-16;722~art4 · fonte su Normattiva