Art. 41 (Convenzione) — Copie della convenzione: Lingue e traduzioni ufficiali della convenzione
[1](1) La presente convenzione e' redatta in un esemplare in lingua francese, depositato negli archivi del Governo della Repubblica francese. (2) Una copia certificata conforme e' trasmessa da questo Governo a ciascuno dei Governi degli Stati firmatari. (3) Saranno predisposte traduzioni ufficiali della presente convenzione nelle lingue inglese, italiana, olandese, spagnola, tedesca.
[2]IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari designati a tale scopo, dopo aver presentato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno firmato la presente convenzione e l'hanno munita dei loro sigilli.
[3]FATTA a Parigi, il due dicembre millenovecentosessantuno.
[4]Per la Repubblica federale di Germania: G. v. HAEFTEN Joseph MURMANN Hans SCHADE
[5]Per il Belgio: A. BAYOT
[6]Per la Francia: Henri FERRU
[7]Per l'Italia: Nella mia qualita' di plenipotenziario dichiaro che il Governo della Repubblica italiana, prevalendosi della facolta' conferita dal paragrafo (5) dell'articolo 4 della presente convenzione, decide di applicare, per quanto concerne la protezione delle nuove piante; gli articoli 2 e 3 della convenzione di Parigi per la protezione della proprieta' industriale. TALAMO
[8]Per i Paesi Bassi: F. E. NIJDAM
[9]Per il Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord: Pierson DIXON - 26 novembre 1962
[10]Per la Danimarca: All'atto di firmare la presente convenzione, dichiaro che la mia firma non vincola la Groenlandia ne' le Isole Feroe'. E. BARTELS - 26 novembre 1962
[11]Per la Svizzera: Agostino SOLDATI - 30 novembre 1962
Testo vigente dal 28 gennaio 1975
