Art. 33 (Convenzione) — Comunicazione dell'elenco dei generi e delle specie botanici proteggibili
(1) Al momento della ratifica della convenzione da parte di uno Stato firmatario, o al momento della presentazione della domanda di adesione di uno Stato non firmatario, ciascuno Stato indica, nel primo caso al Governo della Repubblica francese e, nel secondo caso, al Governo della Confederazione svizzera, l'elenco dei generi e delle specie per cui si obbliga ad applicare le disposizioni della convenzione alle condizioni previste all'articolo 4. Esso precisa inoltre, nel caso di generi o specie di cui al paragrafo (4) di detto articolo, se intende prevalersi della facolta' di limitazione ammessa da questa disposizione. (2) Ciascuno Stato dell'Unione che decida successivamente d'applicare le disposizioni della convenzione ad altri generi o specie, trasmette le stesse indicazioni di quelle previste nel paragrafo (1) del presente articolo al Governo della Confederazione svizzera e all'ufficio dell'Unione, almeno trenta giorni innanzi l'applicazione della sua decisione. (3) Il Governo della Repubblica francese oppure, se del caso, il Governo della Confederazione svizzera trasmette immediatamente a tutti gli Stati dell'Unione le indicazioni previste nei paragrafi (1) e (2) del presente articolo.
Testo vigente dal 28 gennaio 1975
