Il Governo e' autorizzato ad emanare nel termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto avente valore di legge ordinaria e secondo i principi e criteri direttivi contenuti nella convenzione di Parigi del 2 dicembre 1961 e nell'articolo 4 della presente legge, le norme necessarie per dare esecuzione agli atti internazionali di cui al precedente articolo 1.
Testo vigente dal 28 gennaio 1975
