Il Governo e' autorizzato ad emanare nel termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto avente valore di legge ordinaria e secondo i principi e criteri direttivi contenuti nella convenzione di Parigi del 2 dicembre 1961 e nell'articolo 4 della presente legge, le norme necessarie per dare esecuzione agli atti internazionali di cui al precedente articolo 1.

Testo vigente dal 28 gennaio 1975

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urn:nir:stato:legge:1974-07-16;722~art3 · fonte su Normattiva