[1]Articolo II [Versione modificata dell'articolo 26 della convenzione (Finanze)] L'articolo 26 della convenzione e' sostituito dal testo seguente: "(1) Le spese dell'Unione sono coperte mediante:

  • a)i contributi annui degli Stati dell'Unione;
  • b)la rimunerazione di prestazioni di servizi;
  • c)introiti diversi. (2) Per determinare l'ammontare del loro contributo annuo, gli Stati dell'Unione sono ripartiti in cinque classi:

[2]classe I.......................... 5 unita' classe II.......................... 4 unita' classe III......................... 3 unita' classe IV.......................... 2 unita' classe V.......................... 1 unita'

[3]Ciascuno Stato dell'Unione contribuisce proporzionatamente al numero d'unita' della classe cui appartiene. (3) Il valore dell'unita' di partecipazione e' ottenuto dividendo, per l'esercizio finanziario considerato, l'importo totale delle spese obbligatoriamente coperte dai contributi degli Stati dell'Unione per il numero totale delle unita'. (4) Ciascuno degli Stati dell'Unione indica, al momento della sua accessione, la classe cui desidera essere assegnato. Tuttavia, ciascuno Stato dell'Unione puo' dichiarare successivamente che desidera essere assegnato ad un'altra classe. Questa dichiarazione deve essere presentata al segretario generale dell'Unione almeno sei mesi prima della fine dell'esercizio precedente quello per il quale ha effetto il mutamento di classe. (5) A richiesta di uno Stato dell'Unione o di uno Stato che presenta una domanda di adesione alla convenzione secondo l'articolo 22 ed esprime il desiderio d'essere assegnato alla classe V, il consiglio puo' decidere, allo scopo di tener conto di circostanze eccezionali, d'autorizzare questo Stato a pagare soltanto la meta' del contributo corrispondente alla classe V. Questa decisione rimane applicabile fino al momento in cui lo Stato interessato rinuncia alla facolta' accordata o dichiara che desidera essere assegnato ad un'altra classe oppure fino al momento in cui il consiglio abroga la sua decisione. (6) Uno Stato dell'Unione, in mora con il pagamento dei suoi contributi, non puo' esercitare il diritto di voto nel consiglio se l'ammontare degli arretrati e' pari o superiore all'importo dei contributi dovuti per i due ultimi anni completi trascorsi, ma non e' esonerato dagli obblighi, ne' privato degli altri diritti risultanti dalla presente convenzione. Ciononostante, il consiglio puo' autorizzare detto Stato a esercitare il diritto di voto fino al momento in cui giudica che il ritardo risulti da circostanze eccezionali e inevitabili".

Testo vigente dal 28 gennaio 1975

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1974-07-16;722~atto-addizionale-artii · fonte su Normattiva