[1]Articolo III (Applicazione del paragrafo (6) della versione modificata dell'articolo 26 della convenzione)

[2]Le disposizioni del paragrafo (6) dell'articolo 26 della convenzione sono applicabili soltanto se tutti gli Stati dell'Unione hanno ratificato il presente atto addizionale o vi hanno aderito.

Testo vigente dal 28 gennaio 1975

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urn:nir:stato:legge:1974-07-16;722~atto-addizionale-artiii · fonte su Normattiva