Art. 26 (Convenzione) — Finanze
[1](1) Le spese dell'Unione sono coperte mediante:
- a)i contributi annui degli Stati dell'Unione;
- b)la rimunerazione di prestazioni di servizi;
- c)introiti diversi. (2) Per determinare l'ammontare del loro contributo annuo, gli Stati dell'Unione sono ripartiti in tre classi:
[2]1ª classe....................... cinque unita' 2ª classe......................... tre unita' 3ª classe......................... una unita'
[3]Ciascuno Stato dell'Unione contribuisce proporzionalmente al numero d'unita' della classe cui appartiene. (3) Il valore dell'unita' di partecipazione e' ottenuto dividendo, per l'esercizio finanziario considerato, l'importo totale delle spese obbligatoriamente coperte dai contributi degli Stati per il numero totale delle unita'. (4) Ciascuno Stato dell'Unione indica, al momento della sua accessione, la classe cui desidera essere assegnato. Tuttavia, ciascuno Stato dell'Unione puo' dichiarare successivamente che desidera essere assegnato ad un'altra classe. Questa dichiarazione deve avvenire almeno sei mesi prima della fine dell'esercizio precedente quello per il quale ha effetto il mutamento di classe.
Testo vigente dal 28 gennaio 1975
