[1]90 1. Le spese dell'Unione comprendono i costi attinenti:

  • a)al Consiglio d'amministrazione e agli organismi permanenti dell'Unione; 91 b) alle Conferenze di plenipotenziari e alle conferenze amministrative mondiali. 92 2. Le spese dell'Unione sono coperte dalle contribuzioni dei suoi Membri determinate in funzione del numero d'unita' corrispondente alla classe di contribuzione scelta da ogni Membro secondo lo specchietto seguente:

[2]classe di 30 unita' classe di 5 unita' classe di 25 unita' classe di 4 unita' classe di 20 unita' classe di 3 unita' classe di 18 unita' classe di 2 unita' classe di 15 unita' classe di 1/2 unita' classe di 13 unita' classe di 1 unita' classe di 10 unita' classe di 1/2 unita' classe di 8 unita'

[3]93 3. I Membri scelgono liberamente la classe di contribuzione in base alla quale essi intendono partecipare alle spese dell'Unione. 94 4. Nessuna riduzione del numero di unita' di contribuzione, fissata conformemente alla Convenzione, puo' prendere effetto durante la validita' della presente Convenzione. 95 5. Le spese delle conferenze amministrative regionali di cui al numero 42 sono sopportate da tutti i Membri della regione interessata, secondo la classe di contribuzione di quest'ultimi e, sulla stessa base, da quei Membri di altre regioni che hanno eventualmente partecipato a tali conferenze. 96 6. I Membri pagano anticipatamente la loro parte di contribuzione annuale, calcolata secondo il bilancio di previsione fissato dal Consiglio d'amministrazione. 97 7. Un Membro in ritardo con i suoi pagamenti all'Unione perde il suo diritto di voto definito ai numeri 9 e 10, dal momento che l'importo dei suoi arretrati e' uguale o superiore all'importo delle contribuzioni che questo Membro deve pagare per i due anni precedenti. 98 8. Le disposizioni che regolano le contribuzioni finanziarie delle aziende private riconosciute, degli organismi scientifici o industriali e delle organizzazioni internazionali figurano nel Regolamento generale.

Testo vigente dal 31 ottobre 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-10-07;790~art15 · fonte su Normattiva