[1]Articolo IV (Classi dei contributi degli Stati membri)
[2]Gli Stati dell'Unione sono assegnati alla classe di cui al presente atto addizionale che comprende il medesimo numero d'unita' di quella che hanno scelto in applicazione della convenzione, a meno che al momento del deposito del loro strumento di ratifica o adesione non esprimano il desiderio d'essere assegnati ad un'altra classe prevista nel presente atto addizionale.
Testo vigente dal 28 gennaio 1975
