[1]Articolo V (Firma; Ratifica; Adesione)

[2](1) Il presente atto addizionale e' aperto alla firma degli Stati dell'Unione e degli Stati firmatari della convenzione fino al primo aprile millenovecentosettantatre. (2) Il presente atto addizionale e' sottoposto a ratifica. (3) Il presente atto addizionale e' aperto all'adesione degli Stati non firmatari conformemente alle disposizioni dei paragrafi (2) e (3) dell'articolo 32 della con(4) Dopo l'entrata in vigore del presente atto addizionale, uno Stato puo' aderire alla convenzione soltanto se aderisce simultaneamente al presente atto addizionale. (5) Gli strumenti di ratifica del presente atto addizionale e gli strumenti di adesione a detto atto, degli Stati che hanno ratificato la convenzione o che la ratificano simultaneamente alla ratifica del presente atto addizionale o alla adesione ad esso, sono depositati presso il Governo della Repubblica francese. Gli strumenti di ratifica del presente atto addizionale e gli strumenti di adesione a detto atto, degli Stati che hanno aderito alla convenzione o che vi aderiscono simultaneamente alla ratifica del presente atto addizionale e alla adesione ad esso, sono depositati presso il Governo della Confederazione svizzera.

Testo vigente dal 28 gennaio 1975

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urn:nir:stato:legge:1974-07-16;722~atto-addizionale-artv · fonte su Normattiva