(1) Il consiglio si riunisce su convocazione del presidente. (2) Esso tiene una sessione ordinaria una volta l'anno. Inoltre, il presidente puo' riunire il consiglio di propria iniziativa; esso deve pero' riunirlo nel termine di tre mesi quando un terzo almeno degli Stati dell'Unione lo richieda.

Testo vigente dal 28 gennaio 1975

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urn:nir:stato:legge:1974-07-16;722~convenzione-art19 · fonte su Normattiva