Art. 19 (Convenzione) — Riunioni del consiglio
(1) Il consiglio si riunisce su convocazione del presidente. (2) Esso tiene una sessione ordinaria una volta l'anno. Inoltre, il presidente puo' riunire il consiglio di propria iniziativa; esso deve pero' riunirlo nel termine di tre mesi quando un terzo almeno degli Stati dell'Unione lo richieda.
Testo vigente dal 28 gennaio 1975
