Convenzione
- Art. 1
- Art. 2 — Forme di protezione; Significato di "varietà"
- Art. 3 — Trattamento nazionale
- Art. 4
- Art. 5 — Diritti protetti; Scopo della protezione
- Art. 6 — Condizioni richieste per la protezione
- Art. 7 — Esame ufficiale della nuova varietà; protezione provvisoria
- Art. 8 — Durata della protezione
- Art. 9 — Limitazione dell'esercizio dei diritti protetti
- Art. 10 — Annullamento e privazione dei diritti protetti
- Art. 11
- Art. 12 — Diritto di priorita
- Art. 13 — Denominazione della nuova varieta
- Art. 14 — Indipendenza della protezione dalle misure che regolano la produzione, il controllo e la commercializzazione
- Art. 15 — Organi dell'Unione
- Art. 16 — Composizione del consiglio; Voto
- Art. 17 — Osservatori nelle riunioni del consiglio
- Art. 18 — Presidente e vicepresidente del consiglio
- Art. 19 — Riunioni del consiglio
- Art. 20 — Norme di procedura del consiglio; Regolamento amministrativo e finanziario dell'Unione
- Art. 21 — Compiti del consiglio
- Art. 22 — Maggioranza richiesta per le decisioni del consiglio
- Art. 23 — Compiti dell'ufficio dell'Unione; Responsabilità del segretario generale; Nomina del personale superiore
- Art. 24 — Funzione di controllo del Governo svizzero
- Art. 25 — Cooperazione con le Unioni amministrate dall'OMPI
- Art. 26 — Finanze
- Art. 27 — Revisione della convenzione
- Art. 28 — Lingue dell'ufficio e del consiglio
- Art. 29 — Accordi particolari per la proiezione delle nuove piante
- Art. 30
- Art. 31 — Firma e ratifica; Entrata in vigore
- Art. 32 — Adesione; Entrata in vigore
- Art. 33 — Comunicazione dell'elenco dei generi e delle specie botanici proteggibili
- Art. 34 — Territori
- Art. 35 — Limitazione delle condizioni per la qualifica di novita
- Art. 36 — Nome transitorie concernenti la denominazione della varietà e il marchio di commercio
- Art. 37 — Prescrizione di diritti preesistenti
- Art. 38 — Composizione di vertenze
- Art. 39 — Riserve
- Art. 40 — Durata e denuncia della convenzione; Cessazione dell'applicazione della convenzione a taluni territori
- Art. 41 — Copie della convenzione: Lingue e traduzioni ufficiali della convenzione