Art. 20 (Convenzione) — Norme di procedura del consiglio; Regolamento amministrativo e finanziario dell'Unione
(1) Il consiglio stabilisce il suo regolamento interno. (2) Il consiglio stabilisce il regolamento amministrativo e finanziario dell'Unione, dopo aver sentito il Governo della Confederazione svizzera. Il Governo della Confederazione svizzera ne assicura l'esecuzione. (3) Questi regolamenti e le loro modificazioni eventuali devono essere adottati alla maggioranza dei tre quarti degli Stati dell'Unione.
Testo vigente dal 28 gennaio 1975
