Ratifica ed esecuzione della convenzione per la protezione dei ritrovati vegetali, adottata a Parigi il 2 dicembre 1961 e dell'atto addizionale

Art. 20 (Convenzione) — Norme di procedura del consiglio; Regolamento amministrativo e finanziario dell'Unione

(1) Il consiglio stabilisce il suo regolamento interno. (2) Il consiglio stabilisce il regolamento amministrativo e finanziario dell'Unione, dopo aver sentito il Governo della Confederazione svizzera. Il Governo della Confederazione svizzera ne assicura l'esecuzione. (3) Questi regolamenti e le loro modificazioni eventuali devono essere adottati alla maggioranza dei tre quarti degli Stati dell'Unione.

Testo vigente dal 28 gennaio 1975

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urn:nir:stato:legge:1974-07-16;722~convenzione-art20 · fonte su Normattiva