(1) Ciascuno Stato dell'Unione puo' riconoscere il diritto del costitutore, previsto nella presente convenzione, mediante la concessione di un titolo di protezione particolare o di un brevetto. Nondimeno, uno Stato dell'Unione, la cui legislazione nazionale ammette la protezione sotto queste due forme, deve prevedere soltanto una di esse per il medesimo genere o la medesima specie botanica. (2) Il termine varieta', giusta la presente convenzione, s'applica a qualsiasi cultivar, clone, linea, ceppo, ibrido, che puo' essere coltivato e che soddisfa le disposizioni dei comma c) e d) del paragrafo (1) dell'articolo 6.

Testo vigente dal 28 gennaio 1975

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urn:nir:stato:legge:1974-07-16;722~convenzione-art2 · fonte su Normattiva