Art. 2 (Convenzione) — Forme di protezione; Significato di "varietà"
(1) Ciascuno Stato dell'Unione puo' riconoscere il diritto del costitutore, previsto nella presente convenzione, mediante la concessione di un titolo di protezione particolare o di un brevetto. Nondimeno, uno Stato dell'Unione, la cui legislazione nazionale ammette la protezione sotto queste due forme, deve prevedere soltanto una di esse per il medesimo genere o la medesima specie botanica. (2) Il termine varieta', giusta la presente convenzione, s'applica a qualsiasi cultivar, clone, linea, ceppo, ibrido, che puo' essere coltivato e che soddisfa le disposizioni dei comma c) e d) del paragrafo (1) dell'articolo 6.
Testo vigente dal 28 gennaio 1975
