Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 20 gennaio 1983 al 2 marzo 1986. Leggi il testo vigente →
Il comitato costituito con decreto 30 dicembre 1975 del Presidente del Consiglio dei Ministri ha il compito di promuovere la costituzione e di coordinare l'attivita' degli organi interministeriali necessari per l'applicazione degli impegni previsti o connessi con gli atti di cui al precedente articolo 1, nonche' di assicurare il funzionamento delle delegazioni italiane partecipanti agli organi misti italo-jugoslavi. Il comitato cessera' le sue funzioni dopo quattro anni dalla sua costituzione. E' costituita una segreteria del comitato predetto composta da un coordinatore nominato con decreto del Ministro per gli affari esteri e da cinque addetti. Il coordinatore e due addetti possono anche essere scelti fra il personale in quiescenza del Ministero degli affari esteri. In questa ipotesi e' corrisposto al coordinatore ed agli addetti un assegno (da determinare su proposta del Ministero degli affari esteri di concerto con il Ministero del tesoro) in misura pari alla differenza fra il trattamento di quiescenza goduto e il corrispondente trattamento di servizio attivo. Il comitato ha facolta' di affidare a sottocomitati e gruppi di lavoro, formati nel suo seno con la partecipazione di rappresentanti delle amministrazioni pubbliche, lo studio di specifici problemi inerenti all'espletamento del compito per cui e' stato istituito. Il comitato puo' richiedere, ogni qualvolta cio' si rendesse necessario, la collaborazione di personale e di tecnici appartenenti ad amministrazioni pubbliche, nonche' di esperti estranei a dette amministrazioni in misura non superiore a quattro, al fine di assicurare l'espletamento dei compiti che saranno loro affidati da parte del comitato suddetto. Per sopperire alle esigenze finanziarie derivanti dall'attuazione del presente articolo e' iscritto apposito stanziamento nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri da stabilire annualmente in relazione al fabbisogno.12
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 18 novembre 1980, n.780
1La L. 18 novembre 1980, n.780 ha disposto (con l'art.1 comma 1) che "Le funzioni del comitato costituito con decreto 30 dicembre 1975 del Presidente del Consiglio dei Ministri, con i compiti indicati nell'articolo 7 della legge 14 marzo 1977, n. 73, e quelle della relativa segreteria sono prorogate di un biennio a far data dal 30 dicembre 1979."
L. 22 dicembre 1982, n.960
2La L. 22 dicembre 1982, n.960 ha disposto (con l'art. 3 comma 2) che "Le funzioni del Comitato interministeriale di cui all'articolo 7 della legge 14 marzo 1977, n. 73, e quelle della relativa segreteria, gia' prorogate fino al 30 dicembre 1981 con la legge 18 novembre 1980, n. 780, sono ulteriormente prorogate fino al 30 dicembre 1985 a far data dal 1 gennaio 1982."
Testo in vigore dal 20 gennaio 1983 al 2 marzo 1986
