Art. 8 (Trattato)
Al momento in cui cessa di avere effetto lo Statuto Speciale allegato al Memorandum d'Intesa di Londra del 5 ottobre 1954, ciascuna Parte dichiara che essa manterra' in vigore le misure interne gia' adottate in applicazione dello Statuto suddetto e che essa assicurera' nell'ambito del suo diritto interno il mantenimento del livello di protezione dei membri dei due gruppi etnici rispettivi previsto dalle norme dello Statuto Speciale decaduto.
Testo vigente dal 21 marzo 1977
