richiesta dell'Amministrazione doganale di una Parte Contraente, l'Amministrazione doganale dell'altra Parte notifica agli interessati o fa loro notificare per mezzo delle autorita' competenti, con l'osservanza delle disposizioni in vigore in questo Stato, tutti gli atti e le decisioni emananti dalle autorita' amministrative e concernenti l'applicazione della legislazione doganale.
Testo vigente dal 4 marzo 1989
