Parti Contraenti rinunciano reciprocamente a qualsiasi domanda di rimborso spese derivanti dall'applicazione del presente Accordo, tranne quelle che riguardano le indennita' versate agli agenti di cui all'articolo 10 e agli interpreti che sono a carico dello Stato o della parte privata.

Testo vigente dal 4 marzo 1989

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1989-02-11;73~accordo-art16 · fonte su Normattiva