Gli Stati contraenti rinunciano reciprocamente a qualsiasi richiesta di rimborso di spese derivanti dall'applicazione del presente Accordo, tranne quelle che riguardano le indennita' versate agli agenti di cui all'articolo 10, punto 2), che sono a carico dello Stato o della parte privata che ha chiesto la citazione come testimoni o esperti.
Testo vigente dal 16 agosto 1982
