Gli Stati contraenti rinunciano reciprocamente a qualsiasi richiesta di rimborso di spese derivanti dall'applicazione del presente Accordo, tranne quelle che riguardano le indennita' versate agli agenti di cui all'articolo 10, punto 2), che sono a carico dello Stato o della parte privata che ha chiesto la citazione come testimoni o esperti.

Testo vigente dal 16 agosto 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-07-10;561~art14 · fonte su Normattiva