1. Le informazioni, le comunicazioni e i documenti ottenuti sono considerati di carattere riservato e possono essere utilizzati unicamente ai fini del presente Accordo. Essi possono essere comunicati ad organi diversi da quelli che devono utilizzarli a tali fini, solo se l'autorita' che li ha forniti lo consenta esplicitamente e sempre a condizione che la legislazione dell'autorita' che li ha ricevuti non vieti tale comunicazione. 2. Le richieste, le informazioni, le perizie e le altre comunicazioni di cui l'Amministrazione doganale di una Parte Contraente dispone in virtu' del presente Accordo, godono della protezione accordata dalla legge nazionale di tale Parte ai documenti o alle informazioni aventi la stessa natura.

Testo vigente dal 4 marzo 1989

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1989-02-11;73~accordo-art18 · fonte su Normattiva