Riservatezza 1. Le informazioni, le comunicazioni ed i documenti, ottenuti ai termini del presente Accordo, sono considerati di carattere riservato e possono essere utilizzati unicamente ai fini del presente Accordo. Essi possono essere comunicati ad organi diversi da quelli che devono utilizzarli a tali fini, solo se l'Autorita' che li ha forniti lo consenta esplicitamente e sempre che la legislazione propria dell'Autorita' che li ha ricevuti non vieti tale comunicazione. 2. Le richieste, le informazioni, le perizie e le altre comunicazioni, di cui l'Amministrazione doganale di una Parte Contraente dispone in virtu' del presente Accordo, godono della protezione accordata dalla legge nazionale aventi la stessa natura.

Testo vigente dal 18 novembre 1988

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urn:nir:stato:legge:1988-10-27;497~accordo-art15 · fonte su Normattiva