• 1)Le informazioni, le comunicazioni e i documenti ottenuti sono considerati di carattere riservato e possono essere utilizzati unicamente ai fini del presente Accordo. Possono essere comunicati ad organi diversi da quelli che devono utilizzarli a tali fini, solo se l'autorita' che li ha forniti lo consenta esplicitamente e sempre che la legislazione propria dell'autorita' che li ha ricevuti non vieti tale comunicazione.
  • 2)Le richieste, le informazioni, le perizie e le altre comunicazioni, di cui l'Amministrazione doganale di una Parte contraente dispone in virtu' del presente Accordo, godono della protezione accordata dalla legge nazionale di tale Parte, ai documenti o alle informazioni aventi la stessa natura.

Testo vigente dal 16 agosto 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-07-10;561~art16 · fonte su Normattiva