Il presente Accordo sara' ratificato secondo le procedure costituzionali di ciascuno Stato Contraente. Esso entrera' in vigore il primo giorno del secondo mese successivo allo scambio degli strumenti di ratifica e cessera' di avere effetto tre mesi dopo la sua denuncia da parte di una delle due Parti Contraenti.

Testo vigente dal 4 marzo 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-02-11;73~accordo-art22 · fonte su Normattiva